SUPER E IPER AMMORTAMENTO
SUPER E IPER AMMORTAMENTO: I CHIARIMENTI SUI BONUS PER LO SVILUPPO DELL’INDUSTRI 4.0
Premessa – Importanti chiarimenti sono arrivati da parte del Fisco, in merito all’introduzione dell’iper ammortamento del 150% per i beni materiali “Industria 4.0”, al prolungamento del super ammortamento del 40% e della maggiorazione del 40% per i beni immateriali. Questi sono i principali contenuti della circolare 4/E di ieri, redatta congiuntamente dall’Agenzia delle Entrate e il ministero dello Sviluppo Economico che sono intervenuti in merito alle disposizioni contenute nell’articolo 1, commi da 8 a 13, della legge 232/2016.
Tali norme, finalizzate all’ammodernamento dei beni strumentali e alla trasformazione tecnologica e digitale delle aziende manifatturiere in Italia, prevedono laproroga e il rafforzamento della disciplina relativa alla maggiorazione del costo di acquisizione di determinati beni, ai fini della deduzione delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria.
Infatti, la disciplina del super ammortamento era già stata introdotta dalla legge di stabilità 2016 per gli acquisti di beni materiali strumentali nuovi effettuati dal 1° gennaio al 31 dicembre 2016, consentendo a imprenditori e lavoratori autonomi di maggiorare del 40% il costo di acquisizione.
Successivamente la Legge di Bilancio 2017 ha previsto la proroga del super ammortamento e ha introdotto l’iper ammortamento, una maggiorazione del 150% del costo di acquisizione di determinati beni ai fini della deduzione delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria. Nella circolare, inoltre, vengono fornite indicazioni sull’ulteriore maggiorazione del 40% sul costo di acquisto di beni strumentali immateriali (tra cui, alcuni software, sistemi IT e attività di system integration), prevista sempre dalla Legge di Bilancio per i soggetti che beneficiano già dell’iper ammortamento.
L’iper ammortamento – È l’agevolazione che premia l’industria in chiave 4.0.,introdotto, come detto, con la Legge di Bilancio 2017. Questa agevolazione, per i soli imprenditori, è in sostanza una maxi maggiorazione che consente di incrementare del 150% il costo deducibile di tutti i beni strumentali acquistati per trasformare l’impresa in chiave tecnologica e digitale 4.0. Si tratta concretamente degli investimenti in macchine intelligenti, interconnesse, il cui elenco è fornito analiticamente nell’Allegato A dell’Appendice della Circolare, diviso in categorie. L’iper maggiorazione spetta solo nella misura in cui il bene rispetti le linee guida elaborate dal Ministero dello Sviluppo Economico (Mise), fornite dalla circolare per ciascuna tipologia di macchina. In caso di dubbi sull’ammissibilità all’agevolazione di una specifica macchina è possibile richiedere un parere tecnico al Mise; se l’incertezza relativa all’agevolazione è, invece, di natura tributaria, si può presentare interpello ordinario all’Agenzia delle Entrate.
Il super ammortamento – Il super ammortamento è un’agevolazione che prevede l’incremento del 40% del costo fiscale di beni materiali originariamente acquistati dal 15 ottobre 2015 al 31 dicembre 2016, oggi prorogata. Il maggior costo, riconosciuto solo per le imposte sui redditi e non ai fini Irap, può essere infatti portato extracontabilmente in deduzione del reddito attraverso l’effettuazione di variazioni in diminuzione in dichiarazione.
Spazio a super e iper ammortamento per il 2017 e, a certe condizioni, fino a giugno 2018 – Con l’estensione dell’operatività e gli effetti del super ammortamento anche agli investimenti in beni materiali strumentali nuovi effettuati entro il 31 dicembre 2017, escludendo dalla proroga taluni mezzi di trasporto a motore. Il termine può essere allungato fino al 30 giugno 2018, ma solo a condizione che entro la data del 31 dicembre 2017 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento dei rispettivi acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione. Stessa tempistica anche per l’iper ammortamento, con una precisazione in più: per usufruire della maggiorazione del 150%, infatti, occorre anche rispettare il requisito dell’interconnessione: il bene, cioè, potrà essere “iper ammortizzato” se, oltre ad essere entrato in funzione, sarà interconnesso al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura. Fino ad allora, potrà temporaneamente godere del beneficio del super ammortamento, se ricorrono i requisiti. Le quote di iper ammortamento del 150% di cui l’impresa non ha fruito inizialmente a causa del ritardo nell’interconnessione saranno comunque recuperabili nei periodi d’imposta successivi.
Determinazione degli acconti per i periodi d’imposta 2017 e 2018 - Mentre per l’anno 2016 era stato disposto che l’imposta dovuta per il 2015, da assumere come parametro di riferimento per il calcolo dell’acconto con il metodo storico, andava determinata senza tenere conto della maggiorazione, per il 2017 è previsto che gli acconti siano determinati considerando quale imposta del periodo precedente quella che si sarebbe determinata in assenza delle norme sulla proroga del super ammortamento, sull’iper ammortamento e sulla maggiorazione relativa ai beni immateriali; pertanto, non essendo richiamate le norme della Stabilità 2016 sul super ammortamento, l’imposta dovuta per quell’anno - da utilizzare come parametro di riferimento per il calcolo dell’acconto con il metodo storico - non deve essere rideterminata con riferimento a quelle disposizioni.
Anche per il 2018, l’imposta dovuta per il 2017 (parametro di riferimento per il calcolo dell’acconto con il metodo storico) va determinata senza tenere conto delle norme sulla proroga del super ammortamento, sull’iper ammortamento e sulla maggiorazione relativa ai beni immateriali.
I beni “super ammortizzabili” - Rientrano nell’agevolazione tutti gli acquisti di beni materiali nuovi strumentali all’attività d’impresa o professionale. La Circolare di ieri illustra, anche tramite esempi, le modalità di calcolo del maggiore ammortamento deducibile e chiarisce alcuni casi particolari, ad esempio come trattare i beni acquisiti con contratto di leasing e quelli realizzati in economia. La maggiorazione del 40% riguarda anche i veicoli a motore acquistati a partire dal 1 gennaio 2017. In questo caso però, il super ammortamento opera solo per i veicoli per i quali è prevista una deducibilità integrale dei costi, ossia quelli adibiti ad uso pubblico (ad esempio i taxi) o quelli utilizzati esclusivamente come beni strumentali. L’agevolazione si rivolge sia alle imprese che intendono avviare programmi di investimento in chiave Industria 4.0 che ai soggetti – ingegneri, periti ed enti di certificazione – che saranno chiamati a fornire le perizie tecniche e gli attestati per gli investimenti di valore superiore ai 500 mila euro. Con il documento di prassi pubblicato, le principali misure del Piano nazionale Industria 4.0 sono pienamente operative e tutti i passaggi implementativi sono conclusi, così da assicurare un orizzonte di certezze nella pianificazione degli investimenti e garantire la piena fruibilità degli strumenti messi a disposizione delle imprese.
Super e iper ammortamento a confronto sulla base del risparmio fiscale - La diversa entità delle maggiorazioni relative al super e all’iper ammortamento produce un diverso risparmio d’imposta (come illustrato dalla tabella in calce), che evidenzia gli effetti fiscali di un investimento di 1 milione di euro effettuato da un soggetto Ires per l’acquisto di un bene che fruisce del super/iper ammortamento rispetto all’ipotesi di ammortamento ordinario. Nel caso dell’ammortamento ordinario, e sempre partendo da un investimento pari a 1 milione di euro, il risparmio d’imposta netto è di 240mila euro, che diventano 336mila con il super ammortamento e 600mila grazie all’iper ammortamento.