IL QUADRO RC

Quadro RC in UNICO 2016: il reddito da lavoro dipendente

Il quadro RC ha lo scopo di indicare l’entità del reddito di lavoro dipendente o assimilato, delle ritenute fiscali nonché dell’eventuale erogazione di bonus e/o agevolazioni fiscali, anche in considerazione del fatto che lo stesso è compilato per evitare qualsiasi erronea applicazione di bonus o agevolazioni fiscali in mancanza dei prescritti requisiti.

Sono obbligati a compilare il quadro in oggetto tutte le persone fisiche che hanno percepito redditi di lavoro dipendente ed assimilati ai sensi degli artt. 49 e 50 del D.P.R. 917/1986 (Tuir).

Redditi di lavoro dipendente: principi generali

Ai sensi dell’art. 49 del D.P.R. 917 del 22 dicembre 1986 (Tuir) appartengono alla categoria reddituale dei redditi di lavoro dipendente i redditi che derivano da rapporti aventi per oggetto la prestazione di lavoro, con qualsiasi qualifica, alle dipendenze e sotto la direzione di altri, compreso il lavoro a domicilio quando è considerato lavoro dipendente secondo le norme della legislazione sul lavoro. Il comma 2 del medesimo articolo afferma che rientrano in detta categoria anche:
 1. le pensioni di ogni genere e gli assegni a esse equiparati;
 2. gli interessi derivanti dai crediti di lavoro di cui all’art. 429, ultimo comma, c.p.c. Le regole di determinazione
 dei redditi di lavoro dipendenti sono indicate nell’art. 51 Tuir secondo il quale al comma 1 si afferma: “Il reddito di lavoro dipendente è costituito da tutte le somme e i valori in genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo d’imposta, anche sotto forma di  erogazioni liberali, in relazione al rapporto di lavoro”.

 

Definizioni collegate alla categoria reddituale

1. Redditi di lavoro dipendente: redditi classificabili ai sensi del comma 1 dell’art. 49 Tuir come sopra esposto.
 

2. Redditi equiparati ai redditi di lavoro dipendente: redditi classificabili ai sensi del comma 2 dell’art. 49 Tuir, ossia:
 a) pensioni in genere e gli assegni a esse equiparati;
 b) interessi di rivalutazione monetaria collegata a crediti di lavoro.

3. Redditi sostitutivi dei redditi di lavoro dipendente: redditi classificabili come reddito di lavoro dipendente ai sensi dell’art. 6, comma 2, del Tuir. Ai sensi dell’art. 6, comma 2, Tuir costituiscono redditi,
 della stessa categoria di quelli sostituiti e/o perduti, indipendentemente dal titolo che determina l’erogazione:
 - i proventi conseguiti in sostituzione di redditi, anche per effetto di cessione dei relativi crediti;
- le indennità conseguite, anche in forma assicurativa, a titolo di risarcimento di danni consistenti nella perdita di redditi, esclusi quelli dipendenti da invalidità permanente o da morte.
 Gli interessi moratori e gli interessi per dilazione di pagamento costituiscono redditi della stessa categoria di quelli da cui derivano i crediti su cui tali interessi sono maturati. Gli interessi, in particolare, saranno assoggettati a prelievo fiscale secondo la modalità di tassazione (ordinaria, separata, aliquota del TFR) propria della somma principale che ha originato gli stessi.
 Relativamente a tale categoria, la circ. min. n. 326/E/1997 ha precisato che rientrano in tale fattispecie tutte le indennità e le somme o i valori percepiti in sostituzione di redditi di lavoro dipendente o equiparati a questi (per esempio, la cassa integrazione, l’indennità di disoccupazione, la mobilità, l’indennità di maternità, l’indennità di malattia, l’indennità donazione sangue, l’indennità midollo osseo, l’indennità per congedo matrimoniale ecc.), comprese quelle che derivano da transazioni di qualunque tipo e l’assegno alimentare corrisposto in via provvisoria a dipendenti per i quali pende il giudizio innanzi all’autorità giudiziaria. Qualora le indennità o le somme sostitutive di reddito di lavoro dipendente si riferiscano a redditi che avrebbero dovuto essere percepiti in un determinato periodo d’imposta e, in loro sostituzione, vengono percepite in un periodo d’imposta successivo, si renderà applicabile anche la tassazione separata, se ricorrono le condizioni previste dall’art.17,
 comma 1, lett. b), Tuir, altrimenti saranno tassabili secondo i criteri ordinari. Restano invece escluse da imposizione fiscale le seguenti indennità risarcitorie:
- rendita di inabilità permanente assoluta;
- rendita di inabilità permanente parziale;
 - assegni di morte;
 - rendite in caso di morte;
 - rendite di passaggio;
- assegni per l’assistenza personale continuativa;
- indennità per il reintegro del danno alla salute e della perdita o diminuzione dell’attitudine al lavoro;
- somme a titolo di “equo indennizzo” per menomazioni dell’integrità fisica riconosciute come derivanti da attività di servizio.
 

4. Redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente: identificati dall’art. 50 Tuir.

Principio di omnicomprensività fiscale

Come principio generale, tutto ciò che il datore di lavoro corrisponde, sotto forma di somma in denaro ovvero sotto forma di compenso in natura (rectius valore) al proprio dipendente, genera redditi di lavoro dipendente imponibile. Tale assioma è desumibile sostanzialmente dall’art. 51, comma 1 e dall’art. 6, comma 2, del Tuir. Le locuzioni:
 1. tutte le somme e i valori in genere (anche sotto forma di erogazioni liberali);
 2. a qualunque titolo percepiti;
 3. in relazione al rapporto di lavoro
 ampliano fortemente la base imponibile dei redditi di lavoro dipendente.