SMART HOME E DETRAZIONE 65%

Premessa – La Legge di Stabilità 2016 (Legge n. 208 del 28 dicembre 2015) oltre ad aver prorogato al 31 dicembre 2016, nella misura del 65%, la detrazione fiscale per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici (dal 1° gennaio 2017 l’agevolazione sarà, invece, sostituita con la detrazione fiscale del 36% prevista per le spese relative alle ristrutturazioni edilizie, salvo cambiamenti previsti nella manovra 2017), ha esteso la predetta agevolazione ad una nuova voce di spesa. 

Si tratta, in particolare dei costi sostenuti per l’acquisto, installazione e messa in opera di dispositivi per il controllo a distanza degli impianti di riscaldamento o produzione di acqua calda o di climatizzazione delle unità abitative (“smart home”). 
Ai fini del diritto alla detrazione è indispensabile che tali dispositivi: 
• consentano l'accensione, lo spegnimento e la programmazione settimanale degli impianti da remoto; 
• mostrino, attraverso canali multimediali, i consumi energetici, mediante la fornitura periodica dei dati; 
• mostrino le condizioni di funzionamento correnti e la temperatura di regolazione degli impianti. 

Condizioni e beneficiari – Si tratta, dunque, d’ interventi che il legislatore fa rientrare tra quelli di “riqualificazione energetica di edifici esistenti” vale a dire quegli interventi, o insieme sistematico di interventi, che incidono sulla prestazione energetica dell’edificio, realizzando la maggior efficienza energetica richiesta dalla norma ed il cui limite di spesa detraibile è fissato attualmente in 100.000 euro. 
Pertanto, tali spese concorreranno alla formazione del predetto limite e saranno detraibili in 10 rate di parti importo. 
È da ritenersi che sia possibile far rientrare in questa nuova categoria anche il costo sostenuto con riferimento ad un complesso condominiale (si pensi ad esempio a quei condomini in cui c’è il riscaldamento centralizzato ed in cui i condomini decidano in assemblea di far istallare i dispositivi in questione). 

Come già previsto per gli altri tipi d’ interventi, la condizione indispensabile per fruire della detrazione è che l’intervento sia eseguito su unità immobiliari e su edifici (o su parti di edifici) esistenti, di qualunque categoria catastale, anche se rurali, compresi quelli strumentali (per l’attività d’impresa o professionale). 

La prova dell’esistenza dell’edificio può essere fornita dalla sua iscrizione in catasto o dalla richiesta di accatastamento, oppure dal pagamento dell’imposta comunale (ICI/IMU), se dovuta. Quindi, la spesa sostenuta per l’acquisto, installazione e messa in opera del dispositivo su un’abitazione non ancora accatastata o per la quale non è stata ancora presentata domanda, non sarà detraibile. 
Valgono inoltre tutte le altre regole necessarie ai fini della detrazione, ovvero: 
• pagamento della fattura tramite bonifico bancario o postale; 
• attestato di certificazione (o qualificazione) energetica; 
• asseverazione del tecnico; 
• comunicazione all’ENEA. 
Come per le altre detrazioni di riqualificazione energetica, anche quella in esame spetta a: 
• persone fisiche titolari di un diritto reale sull’immobile, condomini in merito agli interventi sulle parti comuni condominiali, gli inquilini che hanno in comodato d’uso l’immobile; 
• titolari di partita IVA esercenti arti e professioni; 
• contribuenti con redditi d’impresa ovvero persone fisiche, società di persone, società di capitali; 
• associazioni tra professionisti; 
• enti pubblici e privati che non svolgono attività commerciale. 

La detrazione spetta anche ai familiari che convivono con la persona che detiene o possiede l’immobile oggetto dell’agevolazione, fatta eccezione per gli immobili strumentali all’attività d’impresa, arte o professione ed a condizione che la spesa sia sostenuta dal familiare stesso. 

Dato che si tratta di una nuova casistica introdotta dalla Legge di Stabilità 2016 per spese sostenute dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2016, la prima possibilità di riporto in dichiarazione dei redditi si presenterà con il Modello 730/2017 o Modello Unico/2017.