Deleghe F24 UNICO 2014
F24 online
Fiscal News N. 260-2014
Il Decreto Irpef, D.L. n. 66/2014, ha introdotto novità importanti per i pagamenti dei modelli F24, che entreranno a regime dal 1° ottobre 2014. La prima conseguenza è che non si potrà più pagare in contanti, con assegni bancari o circolari, con bancomat oppure con carta Postamat, F24 sopra i 1.000 euro o F24
con crediti a compensazione.
Per effetto delle disposizioni introdotte dall’art. 11 del D.L. 66/2014, infatti, dal 1.10.2014 il pagamento dei tributi potrà essere effettuato mediante il modello F24 cartaceo (presso banche, Poste italiane, Equitalia) esclusivamente da soggetti persone fisiche, che debbano versare un saldo pari o inferiore a €
1.000, senza alcuna compensazione.
In tutti gli altri casi è necessario utilizzare i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate (Entratel o Fisconline) o delle banche/Poste (Home banking o Cbi); l’uso dei servizi telematici di banche o poste è inibito nel caso in cui il modello presenti un saldo a zero (debito completamente assorbito dal credito) per effetto di compensazioni; in tal caso si potranno utilizzare solo i servizi Entratel o Fisconline.
Con una recente Circolare (n. 27/E del 19.09.2014), l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che potrà essere utilizzato il modello cartaceo anche nel caso di versamento delle rate di Unico già predisposte per la scadenza di giugno/luglio. Infatti, tenuto conto che per numerosi contribuenti non titolari di partita IVA,
alla data di entrata in vigore della disposizione, sono in corso, per il corrente anno, versamenti rateali di tributi, contributi e altre entrate tramite modello F24 cartaceo, sarà possibile continuare a effettuare i versamenti delle rate successive utilizzando la medesima modalità, fino al 31 dicembre 2014, anche per importi superiori a 1.000,00 euro e/o utilizzando crediti in compensazione, oppure se il saldo del modello è pari a zero.
Inoltre, i contribuenti che utilizzano deleghe di pagamento precompilate, inviate dagli enti impositori (ad esempio Agenzia delle Entrate, Comuni, etc.), con saldo finale superiore a 1.000,00 euro, possono presentare detti modelli in formato cartaceo presso gli sportelli degli intermediari della riscossione
convenzionati con l’Agenzia, a condizione che non siano indicati crediti in compensazione.
Infine, i soggetti che hanno diritto a crediti d’imposta, utilizzabili in compensazione esclusivamente presso gli agenti della riscossione, per tale finalità possono continuare a presentare il modello F24 cartaceo presso gli sportelli degli agenti medesimi.