Cessioni via Web

Cessioni via WEB. Novità dal 01.01.2015
Fiscal News N. 198-2014
Ai fini IVA, le operazioni che rientrano nel commercio elettronico diretto sono considerate “servizi”. Di conseguenza, la “territorialità” delle prestazioni di servizi è definita con le seguenti modalità: 
- per le prestazioni BtoB rileva la sede del committente (art. 7 -ter, co. 1, lett. a), D.P.R. 633/1972); 
- per le prestazioni BtoC rileva la sede del prestatore (art. 7- ter, co. 1, lett. b), D.P.R. 633/1972). 
Per quanto riguarda le prestazioni BtoC, eccezioni sono contemplate nell’art. 7-sexies, co. 1, lett. f), D.P.R. 633/1972 e nell’art. 7-septies, co. 1, lett. i), D.P.R. 633/1972 e riguardano i rapporti (in deroga) con committenti non soggetti passivi. 
A decorrere dal 1° gennaio 2015, per effetto delle modifiche apportate alle relative disposizioni della Direttiva IVA cambieranno i criteri di territorialità per i servizi di e-commerce a privati consumatori comunitari. 
In dettaglio, le prestazione rese da un soggetto passivo italiano a un privato consumatore comunitario si considereranno effettuate nel luogo in cui il fruitore del servizio è stabilito.