Commercialisti: Scadenza IUC (Imu, Tasi e Tari)

Non è più tollerabile che il contribuente che voglia adempiere puntualmente alle sue obbligazioni tributarie debba conoscere l’importo delle imposte dovute solo il giorno prima, se non addirittura lo stesso giorno della scadenza», lo afferma presidente dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Roma, Mario Civetta. Queste, infatti, le tempistiche stringenti con cui Commercialisti ed Esperti contabili sono costretti a fornire ai loro clienti gli importi delle imposte dovute, senza alcun tempo utile e a ridosso delle scadenze. 

Le notevoli difficoltà operative nell’applicazione delle nuove norme, che ha numerosi precedenti soprattutto negli ultimi anni, si è ripetuta anche in occasione delle scadenze relative alla IUC - Imposta Unica Comunale (introdotta dall’art. 1 comma 639 e seguenti della L. 147/2013 cd. legge di stabilità 2014), con proprietari di immobili e consulenti che rischiano di non poter rispettare la prossima scadenza di pagamento fissata per il 16 giugno. 

Come è noto la IUC si compone dell’IMU (Imposta Municipale Propria), della TASI (Tributo per i Servizi Indivisibili) e della TARI (Tassa Rifiuti), per la cui quantificazione gli Enti Locali devono adottare specifiche delibere con cui fissare le aliquote di tassazione e le detrazioni spettanti per diverse tipologie di immobili e contribuenti. Aliquote che avrebbero dovuto essere inviate dai singoli comuni al MEF entro il 23 maggio scorso, per essere pubblicate sul sito del ministero entro il 31 maggio 2014. La decisione del legislatore, di far slittare al prossimo 16 ottobre la scadenza per il pagamento dell’acconto TASI, esclusivamente per gli immobili situati nei comuni che non hanno approvato né comunicato al MEF entro il 23 maggio scorso le aliquote e le detrazioni per detta tassa, lasciando tuttavia fissata al prossimo 16 giugno la scadenza per tutti gli altri immobili situati nei Comuni che hanno deliberato le aliquote nei termini previsti dalla Legge, crea una ingiustificata disparità di trattamento tra i contribuenti. Alcuni proprietari di immobili nei prossimi giorni dovranno sostenere un esborso finanziario per l’acconto TASI, altri, a parità di patrimonio immobiliare, potranno affrontare l’esborso ben quattro mesi dopo. Inoltre, se un contribuente tenuto al versamento dell’acconto TASI entro il 16 giugno non disponesse delle risorse finanziaria necessarie per eseguire il pagamento nel termine prescritto, e quindi effettuasse lo stesso in ritardo (entro il 16 ottobre), tale contribuente sarebbe sanzionato per il tardivo versamento, mentre un contribuente nella medesima difficoltà finanziaria ma proprietario di un immobile situato in un Comune “ritardatario” nell’approvazione delle aliquote, potrebbe regolarmente eseguire il pagamento entro il 16 ottobre senza aggravio di alcuna sanzione. 

Lo scenario che si ripropone anche in questa occasione a Commercialisti ed Esperti contabili, per mettere in condizioni i propri clienti di adempiere con puntualità al pagamento della TASI e della IMU, è quello di lavorare e far lavorare ad oltranza i propri dipendenti in condizioni di “emergenza”, oltre il normale orario e anche nei giorni festivi e di riposo. Una condizione necessaria, visto che i conteggi possono essere eseguiti solo manualmente in quanto le software house non sono in grado di fornire tempestivamente software capaci di recepire tutte le delibere che ogni singolo comune ha adottato per la quantificazione della IUC. Dunque, per la determinazione dell’imposta è necessario: verificare preliminarmente se il comune di ubicazione degli immobili è tra quelli che ha deliberato l’aliquota; reperire sul sito del singolo comune il regolamento per l’applicazione della IUC; interpretare il regolamento del comune, che oltre a stabilire l’aliquota, prevedere meccanismi di detrazione ed agevolazioni diverse da comune a comune; se il contribuente possiede immobili ubicati in diversi comuni, il procedimento va ripetuto per ogni comune. Il tempo massimo a disposizione del contribuente, e di conseguenza il suo consulente, per fare tutto ciò: 16 giorni (dal 1° al 16 giugno 2014). 

Una sorta di “caccia al tesoro” al termine della quale si può finalmente procedere al calcolo della imposta dovuta, con buona pace dell’art. 3 commi 1 e 2 (efficacia temporale delle norme tributarie), dell’art. 5 commi 1 e 2 (informazione del contribuente), dell’art. 6 comma 3 (conoscenza degli atti e semplificazione), e dell’art. 10 comma 1 (tutela dell’affidamento e della buona fede) dello Statuto del contribuente (Legge n. 212 del 27.07.2000). 

Ci si potrebbe domandare quale sia la valutazione degli investitori esteri, abituati alla certezza delle norme e delle modalità, abituati a ricevere nel loro Paese la dichiarazione dei redditi precompilata al proprio indirizzo. Cosa penseranno di fronte al caos italiano, se per caso avessero acquistato immobili in diverse regioni del Bel Paese?
Autore: Odcec di Roma - Ufficio Stampa