VIES E BLACK LIST: ECCO COSA CAMBIA CON IL DECRETO SEMPLIFICAZIONI

VIES e Black list: ecco cosa cambia con il decreto semplificazioni
Data Articolo: 27 Novembre 2014
Autore Articolo: Antonino Salvaggio
Il decreto semplificazioni fiscali, approvato in via definitiva lo scorso 30 ottobre 2014 dal
Consiglio dei Ministri, prevede due importanti novità che riguardano le operazioni con l’estero.

La prima novità prevede che con l’esercizio dell’opzione per l’inclusione nell’archivio VIES al momento di presentazione della dichiarazione di inizio attività o in un momento successivo (con modalità da stabilirsi con apposito provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate) ilsoggetto viene automaticamente incluso nell’archivio VIES e può iniziare sin da subito adeffettuare operazioni intracomunitarie senza attendere più i canonici 30 giorni.
L’Agenzia delle Entrate potrà quindi effettuare i necessari controlli volti a verificare l’esattezza deidati comunicati dal contribuente ed eventualmente cancellare il soggetto dall’archivio VIES edecretare la cessazione della partita IVA qualora i dati forniti dal contribuente non siano veritieri,risultino incompleti o inesatti.
Se per i quattro trimestri successivi all’inclusione nell’archivio VIES, il soggetto non presenterà gli elenchi INTRASTAT perché non ha effettuato nessuna operazione intracomunitaria, l’Agenziadelle Entrate potrà cancellare il soggetto dall’archivio.
Il procedimento di esclusione dall’archivio VIES dovrà però essere preceduto da una
comunicazione dell’Agenzia delle Entrate al contribuente. Lo scopo è quello di instaurare uncontraddittorio con il contribuente per far valere eventuali motivazioni per giustificare la mancata presentazione degli elenchi ed evitare la cancellazione dall’archivio VIES.
La seconda novità riguarda invece le cessioni e le prestazioni di servizi effettuate e ricevute,registrate o soggette a registrazione nei confronti degli operatori cosiddetti black list.
Attualmente è previsto per i soggetti passivi IVA l’obbligo di comunicare telematicamente
all’Agenzia delle Entrate tutte le cessioni di beni e le prestazioni di servizi di importo superiore a 500 euro (limite così fissato dal D.L. n. 16/2012) effettuate e ricevute nei confronti degli operatori economici localizzati in un paese a fiscalità privilegiata.

Il modello di comunicazione è presentato con periodicità trimestrale dai soggetti che hanno realizzato nei quattro trimestri precedenti, una o più operazioni per un ammontare non superiore a 50 mila euro per ciascun trimestre e per ciascuna delle categorie di operazioni (cessioni di beni,acquisti di beni, prestazioni di servizi, acquisti di servizi). In tutti gli altri casi la comunicazione ha periodicità mensile.
Con la novità contenuta nel decreto semplificazioni invece, fermi restando la platea dei soggetti tenuti alla comunicazione black list, i presupposti del monitoraggio e la modulistica da utilizzare,vengono modificate l’entità e la periodicità delle operazioni effettuate.
In particolare, viene previsto che la comunicazione delle operazioni black list si renda
obbligatoria solo quando l’ammontare complessivo annuale sia superiore a 10.000 euro.
Le nuove regole prevedono quindi l’innalzamento del limite di esonero, entro il quale non vi è obbligo di comunicazione, dall’attuale limite di 500 euro a 10.000 euro. La comunicazione dovrà essere annuale e non più trimestrale o mensile. Nulla però ancora si sa sui termini di presentazione annuale della comunicazione black list.
Il decreto stabilisce che la novità si applicherà già alle operazioni poste in essere nell’anno solare in corso alla data di entrata in vigore del provvedimento (quindi dal 2014!). Cosa significa questo?
Che nella comunicazione annuale a consuntivo, dovremo forse indicare i dati già evidenziati nelle comunicazioni black list finora trasmesse nel corso del 2014?
Attendiamo fiduciosi chiarimenti da parte dell’Amministrazione Finanziaria!
Antonino Salvaggio - Centro Studi CGN