Unico: i controlli per i professionisti
I controlli per i professionisti in vista di UNICO
Continua la nostra analisi sulle regole da seguire nella determinazione del reddito da lavoro autonomo. Oggetto di analisi in questo caso sono gli immobili.
La gestione degli immobili rende necessario distinguere a seconda che si tratti di immobili utilizzati esclusivamente per l’attività professionale (strumentali) o immobili ad uso promiscuo (utilizzati solo in parte per l’attività professionale).
Per gli immobili strumentali la deducibilità dipende dalla data di acquisto dell’immobile.
La deducibilità dell’ammortamento è ammessa:
- per gli immobili acquistati entro il 14 giugno 1990;
- per gli immobili acquistati nel triennio 2007 – 2009.
Per gli immobili acquisiti in Leasing nel triennio 2007 – 2009 la deducibilità è ammessa a condizione che la durata del contratto rispetti quella minima ammessa (minimo otto anni e massimo quindici anni).
Si ricorda che la Legge di Stabilità per il 2014 (L. 147/2013) ha previsto la possibilità di dedurre i canoni di leasing immobiliare anche per i contratti stipulati a partire dal 1° Gennaio 2014.
Per gli immobili ad uso promiscuo si deduce il 50% della rendita catastale.
Per i canoni di leasing sostenuti per i suddetti immobili:
- se stipulati entro il 2006 è deducibile il 50% della rendita catastale;
- se stipulati tra il 2007 e il 2009 si deduce il 50% dei canoni maturati a condizione che la durata del leasing non sia inferiore alla metà del periodo di ammortamento e, comunque, con un minimo di otto anni e un massimo di 15 anni.
Anche per verificare la deducibilità della manutenzioni incrementative, ovvero quelle che apportano migliorie significative e durature all’immobile, bisogna distinguere in relazione alla data di acquisto dell’immobile.
In particolare:
- per gli immobili acquistati fino al 14.06.1990, tali spese sono capitalizzate sul bene e deducibili tramite ammortamento;
- per gli immobili acquistati dal 15.06.1990 al 31.12.2006, è prevista la deduzione in 5 quote costanti;
- per gli immobili acquistati dal 01.01.2007 al 31.12.2009, tali spese sono capitalizzate sul bene e deducibili tramite ammortamento;
- per gli immobili acquistati dal 01.01.2010, le suddette spese sono deducibili per cassa nei limite del plafond del 5%. Eccedenza deducibile in 5 quote costanti.
Si ricorda inoltre che per l’anno d’imposta 2013, i professionisti possono dedurre il 30% dell'Imu relativa agli immobili strumentali. L'importo che concorre alla deduzione è quello relativo ai pagamenti effettuati nel 2013 (principio di cassa).
Nella C.M. 10/E/2014, l’Amministrazione Finanziaria ha chiarito che l'Imu è deducibile nell'anno in cui avviene il relativo pagamento, anche se tardivo, ma comunque a partire dall'Imu relativa al 2013.
Autore: Redazione Fiscal Focus