LIQUIDAZIONI PERIODICHE IVA,PRONTI I MODELLI PRIMO INVIO IL 31.05
MODELLO In prossimità della prima e nuova scadenza prevista per la comunicazione trimestrale delle liquidazioni periodiche IVA, fissata al 31 maggio 2017, l’Agenzia delle Entrate con il provvedimento n. 58793 ha approvato il 27 marzo definitivamente il modello, unitamente alle istruzioni per la compilazione e alle specifiche tecniche per la trasmissione telematica. Il modello di comunicazione delle liquidazioni periodiche IVA, consente ai soggetti passivi d’imposta di adempiere all’obbligo previsto dall’art. 21-bis del D.L. n. 78/2010, introdotto dal decreto fiscale collegato alla legge di Bilancio 2017 con effetto a partire dalle operazioni dell’anno d'imposta 2017.
Il modello deve essere presentato, da tutti i soggetti passivi d’imposta a prescindere dalla posizione IVA emergente dalla liquidazione periodica, pertanto deve essere presentata anche nell’ipotesi di liquidazione con eccedenza a credito.
Sono esonerati dalla presentazione della Comunicazione i soggetti passivi non obbligati alla presentazione della dichiarazione annuale IVA o all’effettuazione delle liquidazioni periodiche, sempre che, nel corso dell’anno, non vengano meno le predette condizioni di esonero, come ad esempio i soggetti che si avvalgono del regime forfettario (art. 1, commi da 54 a 89, legge n. 190/2014), dei contribuenti minimi (art. 27, commi 1 e 2, D.L. n. 98/2011) e dei soggetti che effettuano esclusivamente operazioni esenti.
Il modello per la comunicazione delle liquidazioni periodiche Iva si compone essenzialmente di due parti:
FONTESPIZIO
QUADRO VP
Nel frontespizio vanno indicati l’anno cui la comunicazione si riferisce, la partita Iva del contribuente, il codice fiscale del soggetto che eventualmente presenta la comunicazione per suo conto e i dati relativi all’impegno alla trasmissione telematica. Sono, inoltre, presenti alcune sezioni per coloro che applicano il regime dell’Iva di gruppo.
Il quadro VP contiene invece i dati relativi alla liquidazione (ammontare operazioni attive e passive, Iva esigibile, Iva detratta, Iva dovuta o a credito, debiti o crediti del periodo precedente, versamenti auto Ue, crediti di imposta, interessi trimestrali, acconti e Iva da versare) e deve invece essere compilato per ogni liquidazione periodica. Ad esempio per i contribuenti che effettuano la liquidazione trimestrale, devono compilare un unico modulo VP per l’intero trimestre, invece per i contribuenti che effettuano la liquidazione mensile, devono compilare un modulo per ciascun mese del I trimestre (un modulo VP per gennaio, un altro per febbraio e ancora uno per marzo).
La trasmissione delle comunicazioni dovranno avvenire esclusivamente per via telematica, direttamente dal contribuente o tramite intermediari abilitati di cui all’art. 3, commi 2-bis e 3, del d.P.R. 22 luglio 1998, n. 322 entro l’ultimo giorno del secondo mese successivo a ogni trimestre (la comunicazione relativa al secondo trimestre è effettuata entro il 16 settembre e quella relativa all’ultimo trimestre entro il mese di febbraio dell’anno successivo).
Ricordiamo che l'omessa, incompleta o infedele comunicazione delle liquidazioni periodiche è punita con una sanzione amministrativa, minimo 500 euro a massimo 2.000 euro. La sanzione è ridotta alla metà se la trasmissione è effettuata entro i 15 giorni successivi alla scadenza prevista ovvero se, nel medesimo termine, è effettuata la trasmissione corretta dei dati (art. 11, comma 2-ter, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471).