Le imposte anticipate diventano crediti

Con la circolare 17 l’Agenzia detta le regole da seguire per l’Irap
Premessa – La trasformazione in credito d’imposta delle attività per imposte anticipate Irap iscritte in bilancio 2013 opera anche in relazione a quelle riferite a taluni componenti negativi contabilizzati in esercizi anteriori al periodo d’imposta considerato. È una delle precisazioni contenute nella circolare n. 17/E dell’Agenzia delle Entrate, con cui vengono forniti ulteriori chiarimenti sulle DTA iscritte in bilancio, in particolare per quelle relative all’Irap. 

Legge di stabilità – La legge di stabilità 2014 ha esteso all'Irap, per tutte le imprese, l'intera disciplina della trasformazione delle imposte differite attive in crediti di imposta, ponendo fine ai dubbi generati dalla formulazione della norma originaria. 

Circolare 17/E/2014 – Con la circolare 17 del 16 giugno l’Agenzia delle Entrate ha dettato le istruzioni per la corretta applicazione della disposizione. L'Agenzia illustra, con un apposito esempio, le modalità di calcolo dei crediti d'imposta e in particolare della ripartizione di questi ai fini dell'assorbimento e della conseguente neutralizzazione di future variazioni in diminuzione. Indipendentemente dall'asset a cui si riferiscono, chiarisce la circolare, le variazioni in diminuzione (corrispondenti alle Dta Ires e Irap convertite in crediti) vanno azzerate partendo da quelle che si riversano per prime e suddividendole con criterio proporzionale. La circolare si sofferma inoltre sulla conversione in crediti di precedenti Dta Irap (fattispecie introdotta sempre dalla legge di stabilità 2014) che si riversano nell'esercizio in cui si genera una perdita ai fini Irap (cioè una valore della produzione regionale negativo). In questi casi, si considera che l'imponibile negativo vada prioritariamente riferito alle variazioni in diminuzione connesse ai componenti che avevano comportato l'iscrizione di imposte anticipate. 

Valore della produzione netta negativo - La circolare chiarisce che possono essere trasformate in credito di imposta le DTA Irap afferenti i componenti negativi relativi alle rettifiche di crediti, avviamento e altre attività immateriali, per la quota riferita ai reversal che trovano capienza nel valore della produzione netta negativo. 
Come opera la trasformazione - Le DTA iscritte in bilancio 2013 possono essere trasformate in credito d’imposta anche se riferite a componenti negativi contabilizzati in esercizi anteriori al periodo d’imposta considerato: in riferimento all’ammortamento o alle svalutazioni dell’avviamento e delle altre attività immateriali, anche le DTA connesse a variazioni in aumento operate in periodi d’imposta antecedenti a quello in corsa al 31 dicembre 2013 sono convertibili. 

Consolidato - La circolare fornisce chiarimenti anche sulle modalità di trasferimento in caso di partecipazione al regime di consolidato: la consolidata, infatti, ha la possibilità di trasferire il credito d’imposta in esame con gli stessi limiti di utilizzazione che incontrerebbe laddove la stessa operasse al di fuori del predetto regime. Quindi, la consolidata può trasferire il credito DTA alla società consolidante senza tenere conto degli eventuali utilizzi effettuati in proprio.
Autore: Redazione Fiscal Focus