E-commerce indiretto:aspetti IVA delicati
E-commerce indiretto: aspetti IVA delicati
Il commercio elettronico indiretto è la forma di e-commercedi più facile gestione, dato che la consegna fisica del bene presso il consumatore finale avviene tramite posta o corriere e consente, di conseguenza, di individuare agevolmente il luogo nel quale l’operazione è resa.
Come lo definisce il Se.c.i.t. (Servizio Consultivo ed Ispettivo Tributario), nella relazione annuale del 1999 esso consiste in una tipologia di transazioni in cui “la fase preliminare di ordine ed anche il pagamento vengono effettuati on-line, ma il bene viene poi fisicamente spedito al domicilio o alla sede dell’acquirente. Si tratta della vendita di beni tradizionali (come vino, libri, computer, eccetera) che ha delle analogie con la vendita per corrispondenza e che si avvantaggia della forma elettronica per espandere i propri canali e le proprie vendite”.
Trattamento fiscale - Il commercio elettronico di tipo indiretto, eseguito in Italia, è assimilato alle vendite a distanza o per corrispondenza. La disciplina IVA ed i connessi adempimenti sono differenti, a seconda che si tratti di:
- cessioni effettuate in Italia;
- cessioni intracomunitarie;
- esportazioni;
- acquisti intracomunitari;
- importazioni.
CESSIONI IN ITALIA - Tale operazione è imponibile secondo le regole ordinarie. Il comma 1, lett. oo), art. 2, D.P.R. n. 696/1996, prevede, inoltre, che le cessioni di beni effettuate per corrispondenza, non sono soggette all’obbligo di:
- certificazione tramite emissione di ricevuta fiscale o scontrino;
- emissione della fattura, salvo che non sia richiesta espressamente dal cliente e, comunque, non oltre il momento di effettuazione dell’operazione.
In ogni caso, resta fermo l’obbligo di annotazione nel registro dei corrispettivi dell’ammontare totale delle vendite effettuate giornalmente.
CESSIONI INTRACOMUNITARIE - Il comma 1, art. 41, lett. b), D.L. n. 331/1993, prevede che le cessioni effettuate per corrispondenza in altri Stati UE sono soggette ad IVA in Italia alle seguenti condizioni:
- ibeni devono essere spediti o trasportati dal cedente o per suo conto nel territorio di altro Stato membro;
- i cessionari non devono essere soggetti IVA;
- le vendite in ciascuno Stato membro non devono superare l’importo annuo di € 100.000 o il minor ammontare previsto in ogni Stato a norma dell’art. 34 della Direttiva 2006/112/CE (si veda la tabella sotto specificata).
Il cedente può optare, anche nel caso in cui non superi il limite quantitativo previsto dalla citata disposizione, per l’applicazione dell’IVA nell’altro Stato membro.
In questo caso, la vendita nei confronti di soggetti privati si considera come operazione non imponibile in Italia, e il cedente dovrà nominare un rappresentante fiscale nello Stato UE di destinazione dei beni o identificarsi direttamente.
In tale circostanza, il soggetto passivo di imposta italiano dovrà adempiere agli obblighi di compilazione dei modelli Intrastat– cessioni, sia agli effetti fiscali che statistici.
La tabella aggiornata al mese di marzo 2012 delle soglie degli acquisti a distanza fissate dai singoli Stati membri, può essere reperita all’indirizzo Internet: www.ec.europa.eu/taxation_customs/taxation/vat/traders/vat_community/ind...
Le cessioni che avvengono dall’Italia verso uno stato comunitario sono, dunque:
- Imponibili in Italia, se il volume delle vendite effettuate dal cedente italiano verso privati consumatori e/o soggetti equiparati residenti in uno Stato UE, nell’anno precedente e in quello in corso, è inferiore a € 100.000 o alla minor somma prevista dallo Stato di destinazione;
- Imponibili nello Stato dell’acquirente, se il volume delle cessioni è superiore alla soglia di € 100.000 o alla minor somma stabilita nello Stato di destinazione; se l’operatore ha optato per il regime ordinario; se l’acquirente è un soggetto passivo identificato in un altro Stato UE.
ESPORTAZIONI- Per quanto riguarda le esportazioni, tale operazione non è imponibile ai sensi dell’art. 8, del D.P.R. n. 633/1972, a condizione che sia provata l’uscita dei beni dal territorio della UE. L’esportazione deve risultare da:
- apposito documento doganale (DAU);
- vidimazione apposta dall’Ufficio doganale su copia della fattura o della bolla di accompagnamento o del documento di trasporto.
ACQUISTI INTRACOMUNITARI ED IMPORTAZIONI - Non sono previste specifiche disposizioni in merito agli acquisti via internet da soggetti UE o extra UE. Essi vanno trattati, rispettivamente, come ordinari acquisti intracomunitari, con adempimento delle formalità previste dal D.L. n. 331/1993 oppure come importazioni.
Nel caso delle importazioni, l’IVA è dovuta in Italia, in base alle aliquote ivi vigenti, sul valore dei beni oggetto dell’operazione, aumentato:
- dei dazi doganali;
- delle spese di trasporto o spedizione fino al luogo di destinazione all’interno della UE.
In base ad accordi internazionali conclusi con l’Unione Europea, l’invio di pacchetti di valore inferiore ad € 22 è, in ogni caso, esonerato da qualsiasi imposta.
Autore: Redazione Fiscal Focus