DICHIARAZIONE IMU: la casa principale e le pertinenze
L'abitazione principale non va mai dichiarata nel modello di Dichiarazione Imu, anche se acquistata nel 2013. Questo perché i Comuni sono a conoscenza del dato attraverso l'incrocio con l'anagrafe.
Fa eccezione alla regola l'ipotesi in cui i coniugi non separati abbiano residenze anagrafiche distinte nello stesso comune. In tale eventualità, la normativa Imu ammette alle agevolazioni per l'abitazione principale solo una delle due abitazioni. La denuncia dovrà essere presentata con riferimento a tale unità immobiliare.
Immobili assimilati all’abitazione principale - Le istruzioni ministeriali alla compilazione della dichiarazione precisano anche le regole in ipotesi di assimilazione all'abitazione principale.
Si tratta delle unità immobiliari non locate, in proprietà di anziani o disabili, residenti in istituti di ricovero, o di cittadini italiani residenti all'estero, che i Comuni, con delibera, possono equiparare all'abitazione principale.
Secondo il Ministero, una volta verificata nella delibera comunale l’assimilazione, non va presentata la dichiarazione IMU, in quanto il comune ha a disposizione tutte le variazioni anagrafiche intervenute, compreso il trasferimento di residenza dell’anziano (beneficiario dell’agevolazione) dall’ex casa d’abitazione all’istituto di ricovero.
La dichiarazione dovrà essere presentata, invece, per le unità in proprietà dei cittadini Aire.
La dichiarazione IMU va presentata dall’ex coniuge assegnatario - Il comma 12-quinquies dell’articolo 4 del D.L. 16/2012 (convertito dalla Legge 44/2012) ha stabilito che l’assegnazione della casa coniugale al coniuge, disposta a seguito di provvedimento anche di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, come nel caso prospettato, deve intendersi “in ogni caso” effettuata a titolo di diritto (reale) di abitazione.
La previsione di legge, come avvalorato dalla Circolare 3/DF del 18 maggio 2012 (paragrafo 6.1), ha introdotto nella disciplina dell’Imu una novità assoluta, dato che con la disposizione secondo cui l’assegnazione della casa coniugale dà luogo a un diritto di abitazione nei confronti del coniuge assegnatario della casa stessa, ne riconosce la soggettività passiva in via esclusiva, a prescindere dalla titolarità della proprietà dell’immobile.
Inoltre, si fa notare che il titolare del diritto reale di usufrutto può cedere il proprio diritto, anche solo temporaneamente (art. 980 c.c.), mentre il titolare del diritto di abitazione non può cedere il proprio diritto che è strettamente personale (art. 1024 c.c.).
In conclusione, il soggetto passivo dell’Imu è esclusivamente l’assegnataria della casa coniugale, ai sensi del citato articolo 4, comma 12-quinquies, del D.L. 16/2012.
Inoltre, nel caso di separazione, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, il provvedimento del giudice viene comunicato al solo comune di celebrazione del matrimonio, il quale dovrà successivamente informare il comune di nascita degli ex coniugi dell’avvenuta modifica dello stato civile. Pertanto la dichiarazione deve essere presentata solo nel caso in cui il comune nel cui territorio è ubicato l’immobile assegnato non coincide con quello di celebrazione del matrimonio o con quello di nascita dell’ex coniuge assegnatario.
Colui sul quale ricade l’onere dichiarativo è comunque sempre l’ex coniuge assegnatario e mai il proprietario.
Dichiarazioni ICI sempre valide - Le dichiarazioni ICI presentate negli anni precedenti per dichiarare che: un immobile era di interesse storico- artistico, oppure immobili dati in uso gratuito ai parenti (per i quali alcuni comuni prevedono ancora aliquote diverse), oppure immobili locati con canoni di affitti concordatari, sono ancora validi ai fini IMU?
Escluse le pertinenze - Il Ministero delle Finanze esclude, in generale, dall'adempimento della dichiarazione IMU tutte le pertinenze dell'abitazione principale.
Secondo le istruzioni, i municipi sarebbero infatti già a conoscenza dei dati necessari per controllare l'esattezza dei conteggi eseguiti dai contribuenti.
L’affermazione che le pertinenze sono escluse dall’obbligo appare però ottimistica, poiché anche in questo caso le verifiche da parte dei comuni non paiono né semplici, né tantomeno automatiche.
Proseguono, tuttavia, le istruzioni: “la casella dedicata alle pertinenze deve essere utilizzata nel caso in cui sussiste l’obbligo dichiarativo per le casistiche particolari individuate nelle istruzioni ” e rimanda a pag. 13 dell’Appendice per un approfondimento della questione.
Tutto parte dalla nozione di pertinenza nella disciplina Imu, la quale include una sola unità immobiliare per ciascuna categoria catastale C2, C6 e C7.
A essa, spettano le agevolazioni dell'abitazione principale. Per riconoscerla, però, occorre un’esplicita dichiarazione del contribuente.
L’Appendice richiama poi la Circolare n.3/DF del 18 maggio 2012.
La Circolare n.3/Df del 18 maggio 2012, in proposito, ricorda che per pertinenze dell’abitazione principale s’intendono quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 (quali magazzini e locali di deposito, stalle, scuderie, rimesse, autorimesse e tettoie) nella misura massima di un’unità per ciascuna categoria, anche se risultano iscritte in Catasto unitamente all’immobile a uso abitativo (art.13 c.2 D.L. 201/2011).
Sulla base di quanto sopra per effetto delle disposizioni del D.L. n. 201/2011, il trattamento riservato dai Comuni alla prima casa si estende dal 1° gennaio 2012, inderogabilmente, anche alle pertinenze dell’abitazione principale, ma solo se esse sono accatastate nelle categorie C/2, C/6 e C/7 (magazzini e locali di deposito, stalle, scuderie, rimesse e autorimesse, tettoie, posti auto coperti o scoperti) e, comunque, limitatamente a una per ciascuna delle citate categorie.
Entro il suddetto limite, prosegue la Circolare, il contribuente ha la facoltà di individuare le pertinenze per le quali applicare il regime agevolato.
Se, per esempio, possiede n.3 pertinenze di cui una cantina accatastata come C/2 e due garage classificati come C/6, sarà lo stesso contribuente ad individuare fra questi ultimi la pertinenza da collegare all'abitazione principale. Se, però, la cantina risulta iscritta congiuntamente all'abitazione principale, il contribuente deve applicare le agevolazioni previste per tale fattispecie solo ad altre due pertinenze di categoria catastale diversa da C/2, poiché in quest'ultima rientrerebbe la cantina iscritta in catasto congiuntamente all'abitazione principale. Le eventuali ulteriori pertinenze sono assoggettate all'aliquota ordinaria.
È necessario anche tenere conto dell'evenienza in cui due pertinenze, di solito la soffitta e la cantina, siano accatastate unitamente all'unità a uso abitativo. In tale caso, in base alle norme tecniche catastali, la rendita attribuita all'abitazione ricomprende anche la redditività di tali porzioni immobiliari non connesse. Pertanto, poiché dette pertinenze, se fossero accatastate separatamente, sarebbero classificate entrambe in categoria C/2, per rendere operante la disposizione in esame, si ritiene che il contribuente possa usufruire delle agevolazioni per l'abitazione principale solo per un'altra pertinenza classificata in categoria catastale C/6 o C/7.
I comuni non possono intervenire con una disposizione regolamentare in ordine all'individuazione delle pertinenze.
L'asserzione di esonero della dichiarazione per le pertinenze, riportata nelle istruzioni, appare, dunque, assai sintetica e superficiale, e non tiene conto o se lo fa, in modo poco chiaro, delle casistiche sopra riportate.
Si ritiene, comunque, date le considerazioni appena fatte, necessaria una dichiarazione da parte del contribuente ogni qualvolta egli debba individuare le pertinenze per le quali applicare il regime agevolato (aliquota dell’abitazione principale e applicazione delle detrazioni).
Ciò che è certo è che le aree scoperte pertinenziali di abitazioni, accatastate autonomamente, vanno dichiarate. Le istruzioni, richiamando i principi affermati dalla Cassazione, rilevano che, per evitare l'imposizione autonoma sull'area, il contribuente deve presentare la dichiarazione IMU.
Autore: Redazione Fiscal Focus