Cose da sapere sulla TASI

TASI: la responsabilità è dell'inquilino
La TASI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo le unità immobiliari su cui grava il tributo. 
Dunque: 
- il proprietario 
- l’usufruttuario 
- il locatario (nei contratti di locazione finanziaria)
- il concessionario delle aree demaniali
- l’ex coniuge assegnatario dell’immobile coniugale 
- il coniuge superstite

Ma anche in qualità di occupante: 
- il comodatario
- il locatario nei contratti locazione 

PROPRIETA’ O POSSESSO DI UN IMMOBILE DA PARTE DI SOGGETTI DIVERSI DAGLI OCCUPANTI- In caso di pluralità di proprietari (o possessori) o di occupanti( detentori), essi sono tenuti in solido al versamento dell’unica obbligazione tributaria (comma 671 L. 147/2013). 
Proprietario e occupante hanno un’obbligazione tributaria, invece, autonoma. Dunque, il proprietario non risponde solidalmente del tributo (10% - 30%) eventualmente non versato dall’inquilino. 
Nel caso in cui la proprietà o il possesso di un immobile sia detenuta da soggetto diverso dall’occupante, va effettuata una ripartizione del carico impositivo tra possessore e detentore:
- l’occupante versa la TASI nella misura stabilita dal comune nel regolamento (che varia dal 10% al 30%), mentre il residuo lo versa il proprietario o detentore del diritto reale. 
- se nella delibera non viene specificato nulla sulla ripartizione, l’occupante versa il 10% del tributo e il 90% il detentore del diritto reale – (FAQ Ministero del 04.06.2014). 
Tale onere riguarda tutti i detentori, non solo gli inquilini dei fabbricati a destinazione abitativa (locazioni) ma anche i fabbricati utilizzati nell’ambito di attività imprenditoriali o professionali come negozi, laboratori, uffici)

DELIBERA SENZA RIPARTIZIONE DELLA TASI - Qualora il comune nella delibera non abbia indicato la percentuale per il riparto dell’imposta tra proprietario e inquilino, quest’ultimo deve versare il tributo nella misura minima del 10 per cento, in quanto si ritiene che una diversa percentuale di imposizione a carico del detentore debba essere espressamente deliberata dal comune stesso. 

ANCHE IN CEDOLARE SECCA LE REGOLE NON CAMBIANO - Anche se il locatore ha optato per il regime della cedolare secca, dovrà applicare le regole di ripartizione appena viste. Il regime della cedolare secca è alternativo a quello di tassazione Irpef e non ha alcun rilievo sui presupposti impositivi TASI. 

LOCAZIONI DI BREVE PERIODO - In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a 6 mesi nel corso dell’anno solare (es.le case vacanza), la TASI è dovuta solo dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e quindi l’utilizzatore non dovrà versare nulla. (L. 147/2013, co. 673). 
Lo stesso vale anche per tutte le detenzioni – es. locazione cessata nel corso del 2014 entro 6 mesi dall’inizio del periodo d’imposta, per il 2014 la TASI è dovuta interamente dal possessore. 
Stessa cosa per un contratto sottoscritto nel 2014 iniziato entro 6 mesi dalla fine del periodo d’imposta. 

MANCATO PAGAMENTO TASI DA PARTE DELL’INQUILINO - Nell’ipotesi di mancato pagamento da parte dell’inquilino della propria quota della Tasi, il proprietario non è responsabile. Si ricorda infatti, come ognuno è titolare di un’autonoma obbligazione tributaria. La responsabilità solidale esiste solo tra possessori o detentori e non tra possessore e detentore.
Autore: Redazione Fiscal Focus